Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 81/2017 (meglio conosciuta come Jobs Act dei Lavoratori autonomi e smart working) le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”.
Con particolare riferimento alla possibilità di sospendere i versamenti contributivi in caso di malattia o infortunio grave tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, l’Istituto ha chiarito che tale sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore è, però, tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
In assenza di specifica indicazione normativa, le disposizioni in questione interessano sia i titolari di partita IVA sia i collaboratori coordinati e continuativi e, poiché l’obbligo contributivo è in capo:
nel caso di specie il committente deve:
mentre il professionista deve:
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