L'applicazione dell'aggravante di clandestinità determina la nullità della sentenza
Pubblicato il 19 novembre 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
40836 del 18 novembre 2010, ha annullato, senza rinvio, la decisione con cui il Tribunale di Modena aveva condannato un extracomuitario per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con applicazione dell'aggravante della clandestinità.
La Sesta sezione penale ha riconosciuto il potenziale interesse dell'imputato a far valere la sopravvenuta illegittimità della contestazione in ragione dell'effetto abolitivo dell'articolo 61 bis del Codice penale prodotto dalla recente sentenza della Consulta n. 249/2010 con cui l'aggravante di specie, introdotta con il pacchetto sicurezza del 2008 dal Governo, è stata dichiarata illegittima. Interesse, questo, – continua la Corte – che “
trascende gli esiti decisori quoad poenam della sentenza di cui all'articolo 444 c.p.p. per estendersi ai profili di natura esecutiva connessi al passaggio in giudicato della sentenza”.