La sanatoria edilizia preclude lo sconto Iva

Pubblicato il 27 aprile 2009 Cassazione. Sentenza n. 9383 del 21 aprile 2009. In base al combinato disposto dagli articoli 46 della Legge 47/1985 e 41-ter della Legge 1150/1942, “è il riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota Iva agevolata, e non già il diritto dell’Ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (e a richiedere l’imposta calcolata in base all’aliquota ordinaria), a essere subordinato e/o condizionato dall’effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate”. In altri termini, l’aliquota agevolata Iva nella cessione degli immobili non di lusso s’ottiene se il bene è in regola al momento della richiesta. Nel caso di specie, la concessione dell’agevolazione era necessariamente legata alla circostanza di dover accordare una sanatoria edilizia, che veniva per forza ad incidere sulla cessione dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria ha errato disconoscendo il beneficio prima che se ne realizzassero i presupposti (la sanatoria, senza la quale non si è ammessi ai benefici fiscali previsti dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato).
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