La prescrizione per i danni da erronea ripartizione degli oneri
Pubblicato il 16 dicembre 2009
Con riguardo al danno per erronea ripartizione degli oneri condominiali, la Cassazione civile si è pronunciata - con sentenza n. 4679 del 2009 - affermando che la prescrizione può dirsi maturata solo per i danni anteriori di oltre cinque anni alla proposizione dell'azione, mentre detti danni hanno continuato a maturare in relazione alle ulteriori erronee ripartizioni nei successivi bilanci condominiali; per quel che concerne, invece, il danno da lesione per violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, la Corte ne afferma la natura permanente, “sicchè il diritto al risarcimento sorge e può essere esercitato in ogni istante, con l'effetto che il termine prescrizionale decorre de die in diem, mano a mano che i danni stessi accadono”.