La Fondazione studi sulle nuove regole dei licenziamenti individuali
Pubblicato il 19 aprile 2012
La
circolare n. 9 del 18 aprile 2012 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza forme e procedure del licenziamento individuale, alla luce della riforma del Lavoro, con particolare attenzione alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Tra le criticità sollevate quella del caso di licenziamento per motivo oggettivo per il quale, come per quello disciplinare, la riforma prevede due diversi regimi sanzionatori: uno con la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno (difetto di giustificazione del licenziamento
Intimato); l’altro soltanto con il risarcimento del danno (i casi in cui “non ricorrono gli estremi” del giustificato
motivo oggettivo, cioè esso è comunque insussistente ma in modo non “manifesto”).
Si evidenzia come la distinzione tra le due ipotesi - insussistenza manifesta e insussistenza non
manifesta – con valutazione affidata di volta in volta al giudice di merito, sarà foriera di nuove
incertezze interpretative, con conseguenze dannose per entrambe le parti del giudizio. E se ne dà un esempio con il caso in cui il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione:
“viene provata dall’imprenditore la crisi o la ristrutturazione aziendale, ma il singolo lavoratore
licenziato non è stato scelto in base a criteri di correttezza o buona fede oppure poteva essere
collocato in altra posizione disponibile. Qui il “fatto” posto a base del licenziamento non è
soltanto la situazione organizzativa ma anche il nesso di causalità con la posizione del lavoratore
licenziato e l’impossibilità di ricollocarlo: se non vengono rispettati tali criteri, per la
giurisprudenza il giustificato motivo oggettivo potrebbe comunque risultare “manifestamente
insussistente” nei confronti del soggetto licenziato”.
La soluzione presentata dalla Fondazione è che si modulasse la tutela in base alla
dimensione aziendale, con un risarcimento crescente a scaglioni secondo il numero dei dipendenti
occupati, sino (eventualmente) alla reintegrazione nel posto di lavoro nelle realtà aziendali di più
grandi dimensioni (ad es. sopra i 100 dipendenti).