La confisca va assimilata alle misure di sicurezza
Pubblicato il 03 febbraio 2015
Le disposizioni di cui alle Leggi n. 125/2008 e 94/2009 (c.d.
“pacchetti sicurezza”), non hanno modificato la
natura preventiva della confisca, di modo che rimane tutt’ora
valida la sua assimilazione alle misure di sicurezza e dunque, l’
applicabilità dell’art. 200 c.p. in caso di successione di leggi nel tempo.
A tale conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n.
4880 depositata il 2 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato avverso la pronuncia della Corte d’Appello, con cui veniva confermato un decreto di confisca dei beni del ricorrente.
Quest’ultimo, in particolare, eccepiva, quale unico motivo di impugnazione, il fatto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto retroattive le recenti Leggi n. 125/2008 e n. 94/2009, che avevano modificato il testo della Legge n. 575/1965 ed esteso la platea dei soggetti destinatari della misura preventiva in questione (in quanto eliminato testualmente il requisito della “
pericolosità sociale”); così consentendo, nel caso di specie, l’ablazione dei beni acquistati dal soggetto proposto, prima dell’entrata in vigore delle suddette riforme.
E’ stato pertanto sottoposto alla Cassazione il seguente
quesito: “
Se in conseguenza delle modifiche introdotte dalla Legge 125/2008 e 94/2009 all’art. 2 –bis della Legge 575/1965, la confisca emessa nell’ambito di un procedimento di prevenzione, possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o abbia assunto caratteri sanzionatori e se, quindi, ad essa sia applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all’art. 200 c.p. o piuttosto, quella di cui all’art. 2 c.p.“
A seguito di un ampio
excursus giuridico, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che
le novelle in questione
non hanno affatto inciso sulla tradizionale fisionomia della confisca quale
misura di prevenzione, anche per quanto riguarda il requisito della
“pericolosità sociale” del soggetto proposto, che, pur essendo stato testualmente eliminato, continua tuttavia ad essere richiesto.
Stante, dunque, l’assimilazione alle misure di sicurezza, si ritiene
applicabile, in caso di successioni di leggi nel tempo, la
disposizione di cui all‘art. 200 c.p.