La base imponibile per il calcolo dell’affrancamento è al netto dell’imposta
Pubblicato il 29 novembre 2010
La Ctp Ravenna, con sentenza n.
99/03/2010 del 6 ottobre 2010, interviene a chiarire che la della base imponibile per l’affrancamento della riserva di valutazione è rappresentata dal valore del saldo al netto della sostitutiva.
La pronuncia, che è favorevole al contribuente, discende dal significato letterale di quanto previsto dal comma 469 della legge 266/05, che dispone che la riserva diventi distribuibile (scopo del pagamento del 10 o 7%) solo dopo il versamento della sostitutiva.
Pertanto, si ha che l’affrancamento del saldo di rivalutazione deve sicuramente riguardare l’importo iscritto come riserva al netto della sostitutiva; in caso contrario, infatti, l’imposta in oggetto riguarderebbe un importo non distribuibile, in quanto già pagato al Fisco.