I provvedimenti di fine 2017 (Decreto fiscale e Legge di Bilancio) e il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (manovra di primavera) hanno portato diversi cambiamenti sul tema degli adempimenti Iva e sulla gestione dell’imposta. Pertanto, i contribuenti dovranno rivedere i processi per la gestione della stessa imposta attraverso un costante monitoraggio delle fatture (emesse e ricevute) per evitare errori e, di conseguenza, le sanzioni.
Le principali novità riguardano le modalità di trasmissione delle fatture che, come ormai noto, diventano elettroniche:
Le imprese si dovranno adeguare ai nuovi obblighi anche se già da tempo la normativa prevede la necessità di garantire l’origine e l’integrità del contenuto sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche dalla emissione alla conservazione.
Le nuove disposizioni (individuate nel decreto n. 50/2017) modificheranno le abitudini dei contribuenti i quanto stabiliscono nuovi requisiti per esercitare il diritto a detrazione, tematica affrontata ultimamente anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018.
L’esercizio del diritto di detrazione è vincolato alla esigibilità dell’imposta e al possesso della fattura del fornitore, e le imprese dovranno mettere in campo correttivi per evitare di sbagliare la determinazione della liquidazione periodica dell’imposta.
Sarà, ad esempio, importante individuare esattamente il momento di ricezione della fattura, che diventa fondamentale per tale adempimento.
Novità anche sul lato della dichiarazione Iva, in particolare con il quadro VH che va compilato solo se si devono inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.
Cambiano anche le istruzioni al quadro VF (acquisti), in quanto vengono ammesse in detrazione anche le fatture 2017 ricevute nello stesso anno, ma non registrate nel 2017. Si segnala, inoltre, la restrizione delle compensazioni nel modello F24 in caso di presenza di profili di rischio della compensazione e l’ulteriore riduzione dei limiti per l’obbligo del visto di conformità.
Sul fronte delle comunicazioni al Fisco, lo spesometro relativo al secondo semestre 2017, viene fatto slittare al 6 aprile 2018, con possibilità entro la stessa data di correggere il contenuto. L’adempimento diventa semestrale per opzione.
In materia di sanzioni, le principali novità sono la riduzione con effetto retroattivo delle sanzioni per chi tiene i registri Iva con aggiornamento solo informatico e, nel caso in cui il fornitore applichi un’aliquota Iva maggiore di quella dovuta, al cessionario/committente non sarà inibita la detrazione con sanzioni in misura fissa.
Il prossimo 1° luglio entreranno in vigore nuove regole per il riconoscimento fiscale dei “costi auto” sostenuti dai titolari di partita Iva, in particolare la deduzione e la detrazione dell’Iva sarà subordinata al pagamento con moneta elettronica o strumenti tracciabili.
Relativamente alle imposte dirette nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir è previsto che la deducibilità dal reddito delle “spese per carburanti per autotrazione” è condizionata al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica.
La norma parla solo di spese per carburanti, le altre spese inerenti gli stessi mezzi, non dovrebbero essere soggette all’obbligo di pagamento con moneta elettronica ai fini della predetta deducibilità.
Anche tutte le spese per gli altri mezzi disciplinati dallo stesso articolo 164 sono esclusi dalle nuove regole, a maggior ragione i mezzi i cui costi non disciplinati dall’articolo 164 del Tuir (come gli autocarri) non sono interessati dal vincolo.
Relativamente all’Iva, l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972 è stato modificato prevedendo alla lettera d) che:
La ragione della modifica era probabilmente la stessa prevista per le imposte dirette, ma l’effetto ottenuto è diverso.
In merito alla detrazione dell’Iva, stando al dato letterale della norma, risultano interessati agli obblighi di pagamento tracciabili, oltre ai carburanti, anche tutti gli altri costi disciplinati dalla stessa disposizione quali, la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e quelli di utilizzo.
La modifica all’articolo 19-bis1, testualmente si applica a tutte le spese inerenti tutti i mezzi richiamati dalla disposizione e, quindi, oltre ai classici gommati anche ad aereomobili e natanti da diporto.
Infine, solo la disciplina Iva prevede che la legittimità della detrazione sarà riconosciuta, anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché riconosciuti idonei dall’Agenzia delle Entrate.
Sempre in tema di costi per i carburanti effettuati dalle partite Iva, dal prossimo primo 1° luglio si registrano una serie di ulteriori modifiche ed in particolare avremo:
Dal 1° gennaio 2019 vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra tutti i soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, oltre che nei confronti dei consumatori privati, e una prima diretta conseguenza sarà l’abrogazione dello spesometro.
Dal 1° settembre 2018 rispetto l’originaria decorrenza di gennaio 2018, l’obbligo di fattura elettronica si avrà anche per il tax free shopping, i consumatori finali, che comunque potranno rinunciare alla copia elettronica o analogica del documento, avranno la disponibilità delle fatture attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che riceverà le fatture dal fornitore.
I nuovi termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, introdotti dalla Manovra di primavera del 2017 (D.L. 50/2017) sono diventati più stringenti rispetto al passato.
Il diritto alla detrazione nasce quando l’imposta assolta sugli acquisti diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto a detrazione è sorto. Il nuovo termine è dunque più breve rispetto a prima, quando la detrazione poteva essere fatta valere entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui era nato il diritto.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1 del 2018 ha precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione è legato al verificarsi di due condizioni:
Il concetto di esigibilità deve essere inteso come diritto dell’Erario a percepire il tributo e in genere viene fatto coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione.
Nel momento in cui l’operazione si considera effettuata, l’Iva diviene esigibile per cui il cedente/prestatore diviene debitore dell’imposta verso l’Erario (tranne particolari ipotesi, come quella del reverse charge), per il cessionario/committente nasce il diritto a detrarre l’imposta (salvo eventuali altre limitazioni).
L’altro elemento necessario per l’esercizio del diritto alla detrazione, è il preventivo possesso da parte del cliente della fattura di acquisto.
L’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i sopra citati due requisiti, ovvero al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Il soggetto passivo può operare (previa registrazione della fattura) la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
NB! - Il riferimento alla registrazione della fattura richiesto dalle Entrate è in realtà un adempimento procedurale, necessario all’Amministrazione finanziaria per la sua attività di controllo. |
Alla luce delle nuove regole si devono considerare alcune operazioni come ad esempio:
Il momento di ricezione della fattura è il secondo presupposto che deve verificarsi per l’esercizio del diritto della detrazione dell'Iva.
Diverse sono le modalità con cui i fornitori emettono e trasmettono le fatture e diversi sono gli strumenti con cui i clienti le ricevono, strumenti grazie ai quali è possibile individuare con certezza la data in cui la fattura viene emessa dal fornitore e ricevuta dal cliente:
Questi strumenti sono idonei per accertare la data di trasmissione e quella di ricezione della fattura.
Nelle ipotesi di messa a disposizione della fattura su un’apposita piattaforma da parte del fornitore (ad esempio le fatture per l’energia elettrica o il gas) l’utente può visualizzare la fattura che il fornitore mette a disposizione sul portale, in questo caso il momento di ricezione della fattura è il momento in cui la stessa è messa a disposizione sul portale, e comunicata al cliente con un’email, a prescindere dal momento in cui il cliente la scarica.
Altra ipotesi in cui vi è certezza del momento di ricezione della fattura riguarda tutti quei casi in cui si utilizza il sistema d’interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di tutti i rapporti con la PA e a breve anche le operazioni di cessione di carburanti (dal 1° luglio 2018), e dal 1° gennaio 2019 tutte le transazioni che si realizzano tra soggetti residenti.
Relativamente alla ricezione della fattura, e considerando che tale requisito per la detrazione è stato introdotto dal 17 gennaio 2018, la Circolare delle Entrate n.1 del 2018 ha stabilito che non saranno sanzionabili i contribuenti mensili che nella liquidazione del 16 gennaio 2018, relativa a dicembre 2017, non l’hanno considerata, registrando nei registri Iva acquisti di dicembre 2017 fatture passive con Iva esigibile nel 2017, ma ricevute dal 1° gennaio al 16 gennaio 2018.
La circolare non fa alcun riferimento ai contribuenti trimestrali, per i quali probabilmente la seconda condizione sia applicabile già per la liquidazione dell’Iva del quarto trimestre 2017, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2018.
La Legge di Bilancio 2018 introduce una ulteriore restrizione che va a colpire i crediti compensabili compresi quelli Iva. In pratica vi è la possibilità di “bloccare” il modello F24 in presenza di compensazioni che presentano “profili di rischio”.
Le altre “restrizioni” che si segnalano sono:
Relativamente al blocco della compensazione, l’Amministrazione Finanziaria si riserva 30 giorni di tempo per verificare i profili di rischio collegati al credito che il contribuente sta compensando con il modello F24.
Dai controlli può risultare l’assenza di qualunque tipo di rischio con la conseguenza che il credito viene reputato compensabile, oppure vengono rilevati dei profili di rischio per cui il credito è ritenuto non utilizzabile.
In questo caso il pagamento si considera non effettuato e il contribuente deve ripetere il versamento effettuando il ravvedimento.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha risposto negativamente alla possibilità di equiparare il mancato versamento dovuto alla presenza del rischio, allo scarto della presentazione di una dichiarazione, ipotesi in cui vengono previsti ulteriori giorni per effettuare l’invio senza effettuare il ravvedimento.
Relativamente alla gestione del credito Iva, il D.L. 50/2017 ha abbassato la soglia per poter utilizzare in compensazione, senza alcun adempimento preliminare, il credito Iva risultante sia dalla dichiarazione annuale sia da eventuali dichiarazioni infrannuali.
Se il credito utilizzato supera la soglia annuale di cinque mila euro, importo che in precedenza era di quindici mila euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità.
Una interessante risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n. 106 del 1° agosto 2017, ha chiarito che vista l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione Iva annuale, contrariamente all’istanza infrannuale che, invece è facoltativa, il contribuente può non sapere esattamente quale sarà il “destino” del credito Iva scaturente dalla dichiarazione, visto che potrebbe essere utilizzato sia all’interno delle liquidazioni periodiche, con una compensazione di tipo “verticale”, o con una compensazione orizzontale (con altre imposte).
Potrebbe verificarsi il caso in cui la dichiarazione annuale sia presentata senza visto di conformità, mentre in seguito necessiti di essere integrata per consentire l’utilizzo del credito in compensazione esterna. In questo caso, è possibile presentare una dichiarazione integrativa che presenti l’apposizione del visto.
Da quest’anno il quadro VH del modello Iva 2018 da trasmettere entro il 30 aprile, e che prima accoglieva le risultanze delle liquidazioni periodiche Iva, deve essere compilato solo per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni trimestrali introdotte. Se tali dati non rientrano tra quelli contemplati dal quadro VH, questo non va incluso nella dichiarazione.
Rispetto al modello precedente non è più presente il campo dove segnalare l’eventuale presenza di un versamento oggetto di ravvedimento operoso, è invece presente il rigo VH17 dove indicare l’acconto dovuto e il metodo utilizzato ai fini del conteggio.
Un altro quadro interessato dalle novità è il quadro VJ dedicato al riepilogo delle operazioni in reverse charge, in particolare il rigo VJ2 per le operazioni di estrazione dal deposito Iva con applicazione dell’inversione contabile, procedura prevista per le estrazioni di beni introdotti in deposito in esecuzione di un acquisto intraUe o di un’immissione in libera pratica di beni extraUE.
Vanno, invece, nel quadro VF le estrazioni con pagamento dell’imposta a cura del gestore del deposito in base alle regole del D.L. 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017, ancorché sia emessa autofattura da registrare unitamente ai dati dell’F24 utilizzato per il pagamento.
Il rigo VJ18 per gli acquisti di beni/servizi da parte di soggetti destinatari dello split payment viene rinominato per tener conto del fatto che dal 1° luglio 2017 sono in scissione dei pagamenti anche le “società controllate” (e quelle del FTSE MIB) individuate negli elenchi pubblicati il 31 ottobre scorso sul sito delle Finanze.
Nel quadro VJ non vanno indicate le operazioni in reverse charge senza applicazione dell’imposta, come nel caso delle autofatture non imponibili o esenti.
In generale, sono escluse dal quadro VJ le operazioni documentate con autofattura, ma per le quali l’imposta non è assolta in inversione contabile. È il caso delle autofatture emesse ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97, al fine di regolarizzare la mancata ricezione della fattura del fornitore (o la ricezione di una fattura irregolare), omissione cui consegue l’obbligo di versamento del tributo da parte del cessionario/committente.
Sullo spesometro è intervenuta la manovra fiscale collegata alla legge di bilancio (D.L. 148 del 16 ottobre 2017) che con l’articolo 1-ter, ha apportato rilevanti modifiche.
Viene prevista la non applicazione delle sanzioni per gli errori commessi nella trasmissione dello spesometro del primo semestre 2017 a condizione che, entro il termine per l’invio dei dati relativi al secondo semestre, siano trasmessi i dati corretti.
La sanzione applicabile per l’errata o incompleta trasmissione dello spesometro è prevista dall’articolo 11, comma 2 bis del D.lgs 471/1997, pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla metà (un euro con un massimo di 500 euro per trimestre) se la correzione avviene nei primi 15 giorni.
NB! - Per effetto del provvedimento del 5 febbraio dell’Agenzia delle Entrate, il termine per l’invio dei dati del secondo semestre 2017 nonché per le correzioni dei dati del primo è fissato al 6 aprile 2018, ovvero al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento stesso. |
Un’altra novità riguarda la cadenza per la trasmissione dei dati, l’adempimento nasce con cadenza trimestrale, successivamente, per il solo primo anno di applicazione e stato previsto un invio semestrale.
A partire dal 2018, la cadenza di invio è trimestrale, tuttavia i contribuenti possono scegliere se continuare a trasmettere i dati semestralmente oppure se trasmetterli ogni tre mesi.
In occasione di Telefisco 2018 è stato chiarito che la possibilità di scegliere con quale cadenza trasmettere i dati riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dal D.lgs 127/2015 e che trasmettono i dati facoltativamente.
Nello spesometro dovranno essere trasmessi solo i dati essenziali quali: la partita Iva dei soggetti coinvolti nella operazione o il codice fiscale per i soggetti privati, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione (esente, imponibile, e altro), non dovranno quindi essere indicati gli altri dati identificativi.
Sarà possibile, inoltre, la comunicazione delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante un documento riepilogativo, importo che deve essere comunicato comprensivo di Iva.
NB! - La Legge di Bilancio 2018 ha sposato il termine del 16 settembre, previsto dall’articolo 21 del D.L. 78/2010 per la trasmissione dei dati delle fatture del secondo trimestre o primo semestre (per coloro che optano per la trasmissione semestrale) al 30 settembre. |
La Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato anche la fattispecie in cui vi è stata la detrazione da parte del cessionario/committente di una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore.
È il caso in cui il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, oppure, fattura una prestazione con Iva che, in realtà, avrebbe dovuto essere in regime di esenzione o di non imponibilità.
Con la modifica al cessionario/committente viene irrogata la sanzione fissa da 250 a 10mila euro, e gli viene riconosciuto il diritto alla detrazione, a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente/prestatore.
NB! - La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. |
Il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata e assolta dal cedente, comporta che la sua indicazione nella dichiarazione Iva non dà luogo alla dichiarazione infedele in base all’articolo 5 del D.lgs 471/1997, a differenza di quanto accadeva in passato.
Relativamente alla fattura elettronica, sempre la Legge di Bilancio 2018 ha modificato la sanzione amministrativa applicabile al caso di emissione per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica.
La fattura in questo caso si considera come non emessa e si applica la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva, compresa fra il 90% e il 180% (con un minimo di 250 euro) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.
Il destinatario della fatture non elettroniche che ha operato la detrazione dell’Iva addebitatagli, deve regolarizzare la fatturazione adempiendo agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8 del D.lgs 471/1997 avvalendosi dello SdI (Sistema di interscambio), per non incorrere nella sanzione amministrativa, pari al 100% dell’imposta con il minimo di 250 euro.
In caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si applica la nuova sanzione di due euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà con il limite di 500 euro, se la violazione viene sanata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non è prevista l’applicazione del cumulo giuridico.
NB! - L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte, riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. |
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