L’articolo 1, comma 381, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) obbliga alla comunicazione, da effettuare entro il giorno 16 del mese che segue quello di ricevimento delle dichiarazioni d’intento, i fornitori degli esportatori abituali. L’obbligo è accompagnato dall’altro della responsabilità solidale del fornitore che omette di inviare nei termini disposti o che invia con dati non completi o inesatti la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute. Questa seconda previsione suscita dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con il principio di neutralità dell'Iva e presuppone la dolosa partecipazione del fornitore all'illecito commesso dall'esportatore abituale.
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