Iva, base imponibile stile Europa

Pubblicato il 19 marzo 2009

Il Ddl Comunitaria 2008 - che, approvato dal Senato della Repubblica, è ora passato all’esame della Camera dei deputati - contiene, nel suo articolo 24, novità di sicuro coinvolgimento per i soggetti passivi d’imposta, specialmente dell’Imposta sul valore aggiunto, la cui legislazione si adegua alla disciplina Iva europea. Gli articoli del Decreto presidenziale n. 633/1972 che si prevede verranno sostituiti sono il 13 e il 14 (per essere uniformati agli articoli 74 e 75 della Direttiva 112 del 2006), rispettivamente dedicati alle operazioni gratuite e tra soggetti collegati. Il riformato articolo 13 stabilisce che per le cessioni gratuite, l‘autoconsumo e le assegnazioni ai soci la base imponibile è data dal prezzo d’acquisto o, in mancanza, da quello di costo dei beni o di beni simili, determinati al momento della effettuazione dell’operazione; viceversa, per le prestazioni gratuite o “autoconsumate” la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal contribuente per l’esecuzione delle prestazioni stesse (il testo vigente considera base imponibile di queste prestazioni il valore normale dei beni e servizi). Vengono, poi, integralmente recepite le regole antielusive albergate nell’articolo 80 della sopra richiamata Direttiva comunitaria, la 112/2006, in materia di base imponibile delle operazioni tra soggetti collegati; deriva un quadro delle disposizioni di contrasto dei prezzi “di comodo” - diretti ad influenzare indebitamente l’entità dell’Imposta ammessa in detrazione - che prevede si assuma come base imponibile il valore normale in queste operazioni tra soggetti collegati:

operazioni imponibili effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, verso un soggetto con diritto alla detrazione limitato per effetto del pro rata;

operazioni esenti realizzate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, da un soggetto con limitato diritto alla detrazione;

operazioni imponibili poste in essere, per un corrispettivo superiore al valore normale, da un soggetto con limitato diritto alla detrazione.

Un cenno al pure riformulato articolo 14 del Dpr 633/72, che ora, come sostituito dal Ddl, dispone siano fissati – via decreto ministeriale da emanare in 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge - adeguati criteri per l’individuazione del valore normale, tanto per i veicoli quanto per i telefonini assegnati al dipendente.

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