Con la sentenza n. 26144 del 25 giugno 2008, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dallo show man Fiorello e volto al riconoscimento del diritto di rimborso dell'imposta regionale Irap, pagata per gli anni dal 1998 al 2001. La Corte di legittimità, ribaltando la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, ha infatti rilevato come non esista alcuna autonoma organizzazione in capo all'artista dalla quale possa derivare l'assoggettamento all'Irap. In realtà - è stato appurato - Fiorello, negli anni in esame, ha esercitato la sua attività senza dipendenti ma avvalendosi solamente di collaborazioni occasionali.
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