Invio corrispettivi. Moratoria semestre 2019 se manca solo la trasmissione

Pubblicato il 11 febbraio 2020

Le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati (articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015) si applicano solo se la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 è successiva al 30 aprile 2020 oppure omessa dopo tale data.

Pertanto, i soggetti passivi Iva che, pur obbligati, non hanno trasmesso i corrispettivi relativamente al periodo luglio 2019 - dicembre 2019, possono regolarizzare senza sanzioni trasmettendo i dati entro il 30 aprile 2020 (presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019), fermo restando che la documentazione, memorizzazione e la liquidazione delle imposte correlate siano state effettuate correttamente e tempestivamente.

A chiarire la portata della moratoria l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, che ricorda che successivamente ci si può avvalere del ravvedimento operoso.

Gli interessati sono gli obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 (avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro), che non hanno effettuato correttamente l’invio dei dati.

La risoluzione fornisce all’Agenzia delle entrate l'occasione di ribadire quanto già chiarito durante Telefisco 2020: gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi vengono meno se le operazioni sono state documentate con fattura emessa su richiesta del cliente o su base volontaria, entro i termini previsti dall’art. 21 del DPR 633/72.

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