Indebita compensazione speciale rispetto alla truffa
Pubblicato il 05 febbraio 2015
Sussiste un
rapporto di specialità tra la fattispecie della
truffa e quella dell’
indebita compensazione, con configurabilità di quest'ultimo reato quando la
condotta di cui all’imputazione, consista specificatamente nell'utilizzo, in
compensazione, di crediti inesistenti e non dovuti.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n.
5177 depositata il 4 febbraio 2015, con cui è stato rigettato l’appello proposto dal procuratore della Repubblica, avverso la condanna di non luogo a procedere in ordine al delitto di cui al D.lgs. 74/2000 art. 10 – quater (
indebita compensazione).
Chiedeva, in particolare, il ricorrente, la qualificazione della condotta contestata come “
truffa”, piuttosto che come “
indebita compensazione”, atteso che tale ultima fattispecie riguardava esclusivamente crediti di natura tributaria e non anche, come nel caso in esame, di natura previdenziale.
La condotta in questione consisteva infatti nell’aver l’imputato, quale amministratore unico di una società, posto indebitamente a conguaglio, mediante artifici e raggiri, nelle denunce mensili delle retribuzioni, somme di denaro che faceva figurare come anticipate ai lavoratori dipendenti per conto dell’INPS, ma in realtà mai corrisposte.
Traeva in tal modo in inganno i funzionari dell’ente previdenziale, ottenendo un ingiusto profitto dall’omesso versamento di somme all’ente medesimo.
Ha sottolineato innanzitutto la Cassazione, nella pronuncia in esame, come
la fattispecie di cui al D.lgs. 74/2000, art. 10 quater,
non preveda in realtà alcuna distinzione tra debiti fiscali e debiti di diversa natura (per cui, anche previdenziali).
Ciò premesso, specifica la Suprema Corte in adesione a precedenti pronunce in materia, come anche nel caso di specie sussista un
rapporto di specialità tra le fattispecie esaminate, ovvero la
truffa e la
illecita compensazione, individuando l’
elemento specializzante, nella
esatta individuazione della natura dell’artificio -consistente nella
compensazione mediante crediti inesistenti e non dovuti - e
nel soggetto passivo, effettuata attraverso il rinvio “
recettizio” ai creditori indicati nell’art. 17 D.lgs. 241/1997.