Il funzionario che ordina una fornitura o incarica un professionista per il Comune senza che, in proposito, venga adottata alcuna delibera dall’amministrazione, si obbliga a pagare lui il contraente.
La Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un funzionario comunale contro la decisione di merito con cui lo stesso era stato condannato al pagamento, in favore di un uomo, delle somme a quest'ultimo dovute in ragione di una fornitura di segnaletica stradale, effettuata su sua richiesta.
A fondamento della decisione, era stata riscontrata la totale estraneità del Comune all'impegno contrattuale assunto dal funzionario: l'amministrazione comunale, ossia, non aveva adottato alcuna formale deliberazione in tal senso, con il conseguente riconoscimento della responsabilità diretta del funzionario.
La Sesta sezione civile, con ordinanza n. 11036 del 9 maggio 2018, ha ritenuto le doglianze del ricorrente manifestamente infondate, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile, comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione.
Non risulterebbe esperibile – continua la Corte - nei confronti dell'ente, l'azione di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, “salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio”.
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