Un’azienda di trasformazione di prodotti agricoli ha proposto opposizione ad una cartella esattoriale emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di contributi assicurativi omessi, richiesti per una lunga serie di irregolarità riscontrate nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti e, rigettata l'opposizione e proposto appello, la Corte d'Appello di Bari ha accolto l'impugnazione ed ha annullato la cartella, ritenendo che nel caso di specie l'INPS non avesse provato gli elementi fattuali sulla cui base erano state determinate le omissioni contributive, essendo insufficiente la semplice produzione in causa dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
In merito, la corte di Cassazione, con sentenza n. 20768 del 5 settembre 2017, ha ricordato che ai verbali ispettivi dell'INPS si deve applicare il principio in forza del quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., così da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
Tuttavia in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo con riguardo alle informazioni apprese da terzi resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
Inoltre, nel caso specifico, la Corte di Appello, nel valutare l'eventuale fondatezza della pretesa relativa alla irregolare corresponsione di assegni familiari a taluni lavoratori in ordine alla quale la opponente non aveva preso specifica posizione, ha ravvisato l’estrema genericità della formulazione della pretesa e la sua inidoneità ad essere valutata, per l'assenza di concreti riferimenti ai modelli DM/10M_VIG e DM/10S-VIG genericamente indicati nel verbale.
Per questi motivi gli Ermellini non hanno riscontrato nessuna violazione di legge né vizio di motivazione nella sentenza impugnata.
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