Il turbamento alla libertà degli incanti si consuma nel momento della presentazione delle offerte
Pubblicato il 20 marzo 2013
Secondo la Sesta sezione penale della Corte di cassazione –
sentenza n. 12821 del 19 marzo 2013 - il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara,
“non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo”. Ne consegue che il delitto viene a considerarsi consumato a partire dal momento di presentazione delle offerte concordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle imprese prestabilite.
Ed infatti – prosegue la Cassazione –
“il turbamento si è già verificato per il salo fatto della presentazione delle offerte, sicché l’aggiudicazione finisce così per rappresentare un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato in esame”.