Il rifiuto verso la scuola esclude la responsabilità penale dei genitori solo se è categorico e assoluto
Pubblicato il 06 dicembre 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha annullato la decisione con cui il Giudice di pace aveva assolto due genitori dall’accusa di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, avendo omesso, senza giustificato motivo, di far impartire ai propri figli l’istruzione elementare nell’anno scolastico 2009/2010.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come la responsabilità degli obbligati poteva essere esclusa solo qualora fossero emersi elementi tali da rendere inattuale l’adempimento dell’obbligo di istruzione quali la mancanza assoluta di scuole, lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano i mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentano l’utilizzo di mezzi privati o, infine, il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali.
E nella specie, non è stato ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità penale dei due imputati, il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola. Dall’istruttoria, infatti, non era emerso un rifiuto categorico dei minori, né che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica dei figli.