Con sentenza n. 21563
depositata il 20 ottobre 2010, la Cassazione ha stabilito che il
professionista, nel caso di specie un avvocato, è tenuto a pagare l’Irap se nel
suo studio un apprendista (dipendente) svolge l’attività in part time. In tal
caso, infatti, si configura l’autonoma organizzazione. La Corte ribadisce che
per chi svolge arti o professioni si configura l’autonoma organizzazione e,
dunque, la debenza dell’imposta in oggetto, quando:
- sia il
responsabile dell’organizzazione e non risulti inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
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