Il giudice che riesamina la misura cautelare non esercita poteri istruttori

Pubblicato il 19 gennaio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1261 del 10 gennaio 2013, ha confermato la misura cautelare della confisca per equivalente del profitto del reato disposta sui conti di una Srl, nell’ambito di un’indagine per infedele dichiarazione dei redditi.

In particolare, la Suprema corte ha ricordato come, il tribunale, in sede di riesame di un provvedimento cautelare emesso per un reato tributario, “non è tenuto ad accertare l'imponibile e l'imposta evasa contestata al contribuente, in quanto l'accertamento incidentale, proprio del giudizio di riesame, non prevede l'esercizio di poteri istruttori da parte del giudice della cautela”.

Ed infatti – conclude la Corte - il concreto accertamento della sussistenza dei reati oggetto della imputazione provvisoria, "non può che avvenire in sede di giudizio di merito, nel quale si dovrà tener conto dei principi di diritto già affermati da questa Corte in materia tributaria penale, secondo i quali spetta al giudice la determinazione della imposta evasa, procedendo di ufficio ai necessari accertamenti, mentre non può farsi ricorso alla sola presunzione tributaria, secondo la quale tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda. È evidente, però, che gli stessi criteri non possono trovare applicazione in sede di accertamento incidentale, proprio del giudizio del riesame, stante l’assenza di poteri istruttori del giudice cautelare”.
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