La circolare Assonime n. 3, del 3 febbraio 2005, afferma che il fornitore dell'esportatore abituale è tenuto a rispondere in solido per il pagamento dell'imposta solo se l'irregolarità della comunicazione gli è imputabile, non anche nel caso in cui l'errore tragga origine dall'inesattezza o incompletezza della dichiarazione d'intento. L’Associazione ritiene inoltre che la sanzione prevista sarebbe sproporzionata rispetto alla natura della violazione commessa. Infine, essa sostiene la dubbia legittimità della disposizione che introduce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l'imposta sulle cessioni di determinati beni ad un corrispettivo inferiore al valore normale: essa potrebbe cioè contrastare con l’articolo 11, paragrafo A, della VI Direttiva, che assume quale imponibile delle cessioni il corrispettivo, non il valore normale.
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