La Corte di Cassazione - sentenza n. 1321 del 21 gennaio 2005 - ha affermato che, in ipotesi di adozione del criterio della valutazione automatica dell'immobile, l'Ufficio delle Entrate "non ha altro compito che quello di emettere avviso di liquidazione, che deve contenere dati di classamento e rendita, in modo da consentire al contribuente di far valere le sue ragioni impugnando la rendita, se la ritenga non conforme ai parametri legali, nei confronti dell'ufficio competente (...) e quindi di confutare la maggiore imposta sulla base del criterio tabellare".
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