Il 36% allarga il confine

Pubblicato il 03 dicembre 2008

Con risoluzione n. 457/E del 1° dicembre, l’agenzia delle Entrate riconosce che la detrazione Irpef del 36% spetta anche per l’acquisto di un immobile ristrutturato dall’impresa edile. L’acquirente può fruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato. A tal proposito, valgono le considerazioni già fornite con la circolare 95/E/2005, nella quale era stato precisato che se il contribuente non aveva portato in detrazione, nella dichiarazione dei redditi di un certo anno, le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, egli poteva iniziare a detrarre la spesa sostenuta dalla rata dell’anno successivo. In più, le Entrate giungono alle seguenti conclusioni:

- il contribuente che vende l’immobile ristrutturato, trasferendo sull’acquirente l’onere economico sostenuto per la ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote; il beneficio si trasferisce all’acquirente, che per poterne usufruire deve essere in possesso della documentazione necessaria;

- la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell’agevolazione per le rate successive.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy