Con risoluzione n. 457/E del 1° dicembre, l’agenzia delle Entrate riconosce che la detrazione Irpef del 36% spetta anche per l’acquisto di un immobile ristrutturato dall’impresa edile. L’acquirente può fruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato. A tal proposito, valgono le considerazioni già fornite con la circolare 95/E/2005, nella quale era stato precisato che se il contribuente non aveva portato in detrazione, nella dichiarazione dei redditi di un certo anno, le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, egli poteva iniziare a detrarre la spesa sostenuta dalla rata dell’anno successivo. In più, le Entrate giungono alle seguenti conclusioni:
- il contribuente che vende l’immobile ristrutturato, trasferendo sull’acquirente l’onere economico sostenuto per la ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote; il beneficio si trasferisce all’acquirente, che per poterne usufruire deve essere in possesso della documentazione necessaria;
- la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell’agevolazione per le rate successive.
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