Ici mai dovuta sui fabbricati degli istituti religiosi

Pubblicato il 19 dicembre 2010 La Ctr Torino - sentenza n. 75 del 2010 (11 novembre) - afferma, in materia di Imposta comunale sugli immobili, che quelli appartenenti agli enti ecclesiastici, destinati a casa per ferie, non vanno soggetti al tributo locale benché gli ospiti siano tenuti al pagamento di un corrispettivo.

Aggiunge la Commissione tributaria regionale che l’esenzione perdura se il fabbricato é parzialmente impiegato per fini commerciali.

La pronuncia - che contrasta con l’orientamento della Ctp e di una parte della giurisprudenza chiamata a decidere sulle agevolazioni per gli enti no profit - basa le proprie conclusioni sulla circolare 2/2009 del Mineconomia, che ha chiarito le tipologie di attività con diritto a fruire dei benefici fiscali, fissandone i limiti.

Appurate la presenza di finalità di solidarietà sociale e l'assenza di elementi tipici dell’economia di mercato, tali da inquadrare l’istituto religioso protagonista della controversia tra gli esonerati al pagamento dell’Ici, la Ctr ha dunque dichiarato l’esenzione.
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