I minimali del CCNL Servizi fiduciari non rispecchiano il principio della giusta retribuzione

Pubblicato il 25 luglio 2023

Con la sentenza 21 luglio 2023 il Tribunale di Catania ha accertato l’inadeguatezza delle previsioni sulle retribuzioni minime del CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari rispetto al parametro costituzionale posto dall’art. 36.

Inadeguatezza della retribuzione

Nel merito, il ricorrente, addetto alle mansioni di usciere con inquadramento al livello retributivo F del CCNL per i dipendenti delle imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari, lamentava innanzi al giudice etneo l’inadeguatezza della retribuzione percepita, in quanto non proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, né sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.

In particolare, veniva evidenziato che nonostante la retribuzione fosse conforme ai parametri minimi dettati dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, peraltro dotato di ogni crisma di rappresentatività, la stessa risultava essere notevolmente inferiore rispetto a quella prevista da altri contratti collettivi similari per le medesime mansioni e per il medesimo orario di lavoro.

Previsioni del CCNL Servizi Fiduciari

Il contratto collettivo in argomento – per il livello considerato – attribuisce una retribuzione lorda oraria inferiore ai 5 euro lordi e, su base mensile, è inferiore di oltre il 1/3 rispetto al CCNL Proprietari di Fabbricati, di quasi 1/2 rispetto al CCNL Terziario e di quasi il 40% rispetto al CCNL Multiservizi.

Veniva, altresì, rilevato dal ricorrente che la retribuzione contestava risultava essere inferiore anche rispetto a quella prevista da ulteriori contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali diverse, la cui rappresentatività era pacificamente inferiore, ivi compreso il CCNL Servizi sottoscritto da ANPIT, UNICA, CIDEC, PMI ITALIA E CISAL Terziario, più volte censurato dalla giurisprudenza e che attribuiva, comunque, una retribuzione tabellare superiore a quelle prevista, per le medesime mansioni, dal CCNL Servizi Fiduciari.

Giusta retribuzione e reddito di cittadinanza

Il giudice etneo, condividendo le tesi già sostenute da altri tribunali di merito (Trib. Milano 21.2.2023; Trib. Torino 9 agosto 2019, n. 1128; Corte d’Appello Milano 19.9.2022, n. 626; Corte d’Appello di Milano 26.6.2022, n. 579), ha ritenuto di aderire a quella giurisprudenza che individuata nell’art. 36 della Carta Costituzionale un parametro esterno rispetto al contratto e che è idoneo a garantire al lavoratore la c.d. giusta retribuzione anche rispetto a quanto disposto da contratti collettivi stipulati dai sindacati rappresentativi del settore.

Infine, a convincimento del merito, è apparso particolarmente significativo che l’importo netto percepito dal ricorrente (pari a circa 613 euro) era addirittura inferiore all’importo massimo mensile (pari ad euro 780 netti) previsto dal decreto legge n. 4/2019, in tema di reddito di cittadinanza, sicché la retribuzione percepita – non avente peraltro la funzione di contrastare la povertà – non è idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla famiglia del medesimo.

Ciò assunto, sulla scorta degli elementi considerati, il Tribunale di Catania ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate applicando il livello D1 del CCNL per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati.

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