Gli interpelli Cfc possono non rispettare la scadenza di Unico 2011

Pubblicato il 06 settembre 2011 A seguito delle novità introdotte a partire dal 2010, sulle società controllate estere, all’agenzia delle Entrate sono giunti un gran numero di interpelli disapplicativi della normativa riguardante le Cfc.

A questo punto, prima della scadenza del 30 settembre prossimo – data ultima per la trasmissione di Unico 2011 – i contribuenti si trovano alle prese con lo studio delle risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria per vedere in che modo devono riportare nel modello di dichiarazione il reddito realizzato dalla società estera. Occorre, cioè, valutare l’esito dell’interpello (positivo, negativo o mancata risposta entro i 120 giorni dall’invio) per decidere quale comportamento adottare.

I principali dubbi sorgono nel caso in cui l’interpello sia dichiarato inammissibile oppure in caso di risposta non pervenuta entro 120 giorni dall’invio. Nello specifico, quattro sono le situazioni tipo in cui può incorrere il contribuente:

- arriva risposta positiva alla richiesta di disapplicazione o non arriva risposta (silenzio/assenso) nei 120 giorni dall’arrivo. In tal caso, il contribuente disapplica la normativa e non dichiara per trasparenza il reddito della controllata estera. Non si è tenuti alla compilazione del quadro FC del modello di dichiarazione e tale situazione si protrarrà anche negli esercizi successivi, fin quando resteranno immutate le condizioni presentate nell’interpello;

- arriva risposta negativa, il contribuente si adegua in dichiarazione compilando il quadro FC del modello Unico, dichiarando pro-quota il reddito 2010 della partecipata estera determinato seguendo le regole della normativa italiana. Egli può decidere di non applicare comunque la norma, opponendosi in contenzioso al futuro accertamento. Per la corte di Cassazione (sentenza n. 8663/2011) si può ricorrere contro il parere reso dal Fisco di fronte alle Commissioni tributarie;

- arriva un provvedimento di inammissibilità dell’interpello per mancanza di elementi considerati essenziali o per mancanza di documentazione necessaria. La fattispecie dell’interpello inammissibile può essere equiparata al caso di istanza non presentata. Il contribuente dovrebbe adeguarsi al provvedimento dell’Amministrazione finanziaria e compilare il quadro FC del modello di dichiarazione. Ma, potrebbe decidere di disapplicare la normativa se ritiene che le motivazioni dell’istanza siano fondate, dimostrando le ragioni in sede di successivo controllo, con il rischio però di incorrere nella sanzione massima prevista dalla legge per il caso di infedele dichiarazione. Dunque, la risposta negativa può spingere il contribuente comunque a disapplicare la norma, avviando il contenzioso sul futuro accertamento ovvero impugnando direttamente il rifiuto del Fisco. Anche in questa seconda ipotesi resta, però, il dubbio se la declaratoria di inammissibilità possa essere impugnata autonomamente nei 60 giorni successivi, come accade in caso di diniego;

- non arriva alcuna risposta da parte del Fisco entro il prossimo 30 settembre, non essendo trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Si ricorda che la circolare agenziale n. 23/2011 ha prorogato al 30 giugno 2011 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di disapplicazione, senza tener conto che i tempi di risposta restano fermi a 120 giorni e, dunque, il periodo sarebbe andato oltre la data del 30 settembre di presentazione di Unico 2011. Anche se l’Agenzia si è impegnata a rendere le risposte entro tale data, vi potrebbero essere dei casi di risposta tardiva, con conseguenti dubbi per il contribuente circa il comportamento da tenere. Alcune ipotesi ventilano la possibilità per il contribuente di sospendere la presentazione della dichiarazione avvalendosi del periodo di 90 giorni di dilazione previsto per le denunce tardive. La conseguenza sarebbe però l’applicazione inevitabile della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione. Altra corrente vuole (ma si rimane in attesa di una conferma da parte delle Entrate) che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini con prudenziale applicazione della norma Cfc, con la possibilità di presentare una successiva dichiarazione integrativa non appena ricevuto l’assenso del Fisco o, viceversa, presentazione con disapplicazione della norma Cfc con successivo ravvedimento in caso di esito negativo.
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