Gli atti “da salvare” in caso di astensione del giudice

Pubblicato il 06 aprile 2011 Se il giudice si astiene da un procedimento penale, gli atti dallo stesso compiuti perdono di efficacia se il Presidente del Tribunale che accoglie l'astensione non dichiara quali siano da salvare nel passaggio all'altro magistrato. Ed infatti, è proprio il giudice che decide sull'astensione che conosce i profili di incompatibilità del giudice astenutosi e che può, quindi, valutare con precisione gli effetti di tale rilevata incompatibilità sugli atti di natura probatoria assunti in precedenza.

E' quanto statuito dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della decisione n. 13626 del 5 aprile 2011.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy