Con una nota (n. 11790 del 7 agosto 2023) e un comunicato (n. 11795, pari data) l’ANPAL torna a rinfoltire il quadro delle istruzioni operative emanate sul Fondo nuove competenze seconda edizione.
Stavolta ad essere oggetto di pronunciamento sono i contenuti, obbligatori e facoltativi, dell’attestazione delle competenze e i tempi per lo svolgimento dei percorsi formativi, per i quali è stata avanzata dai datori di lavoro richiesta di proroga.
Ma andiamo con ordine e torniamo al punto di partenza, vale a dire il Fondo nuove competenze seconda edizione.
Giunto alla seconda edizione, il Fondo nuove competenze, istituito dal decreto Rilancio (articolo 88, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), eroga contributi finanziari ai datori di lavoro privati, anche a partecipazione pubblica, che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Ad essere rimborsato è il costo delle ore di lavoro oggetto di rimodulazione e destinate alla frequenza di percorsi formativi.
Tempi e modalità sono stati definiti dall’ANPAL, l’ente gestore della misura, con l’Avviso pubblico Fondo nuove competenze 2022, che attua il decreto interministeriale 22 settembre 2022, seguito a sua volta da chiarimenti e integrazioni dell’Agenzia.
Come anticipato in premessa, gli ultimi due interventi riguardano la redazione dell’attestazione delle competenze (nota n. 11790 del 7 agosto 2023) e il diniego di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi (comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023).
Vediamo più nel dettaglio quali sono le indicazioni fornite dall’ANPAL.
Oltre che al conseguimento di una qualificazione (o di singole unità di competenza o parte di essa), incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, i progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati (paragrafo 8 del citato Avviso Pubblico).
NOTA BENE: L’attestazione finale delle competenze deve essere rilasciata secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali.
L’ANPAL, con tabella riepilogativa resa in calce alla nota n. 11790 del 7 agosto 2023, individua 4 casistiche a seconda che la domanda sia presentata o meno per il tramite di un fondo interprofessionale e che i percorsi formativi siano o non siano referenziati alle ADA dell’Atlante del Lavoro, distinguendo tra contenuti obbligatori e contenuti facoltativi.
L’attestazione dovrà essere prodotta per ogni lavoratore e dovrà riportare informazioni coerenti con gli obiettivi fissati in fase di presentazione dell’istanza.
Con comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023, l’ANPAL risponde poi alle molteplici richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi pervenute da datori di lavoro che hanno presentato istanza d’acceso al Fondo Nuove Competenze.
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che tali richieste non sono accoglibili in ragione del fatto che i tempi della formazione sono stati stabiliti sulla base della fonte di finanziamento dell’intervento, vale a dire le risorse REACT EU confluite nel Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e riconducibile alla Programmazione 2024 – 2020.
Il termine di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2023 e l’Autorità di Gestione deve poter effettuare, per il tramite di INPS, i pagamenti entro tale data, pena l’impossibilità di rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.
Viene però aggiunta una importante postilla a favore dei datori di lavoro: la parziale realizzazione delle attività programmate non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti effettivamente impegnati nella formazione purché consenta il rispetto dei requisiti previsti dall’Avviso e in presenza dell’attestazione delle competenze.
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