Fondi immobiliari. Il regime fiscale per i soggetti non residenti alla luce del Dl 78/2010

Pubblicato il 10 marzo 2011 L’articolo 32 del Dl 78/2010 ha previsto delle modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari chiusi, al fine di contrastare l’utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa, unicamente per il godimento di indebiti benefici fiscali.

La Manovra estiva ha anche previsto che le relative disposizioni di attuazione dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il prossimo 31 marzo. In attesa di ciò, l’agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la circolare n. 11/E/2011, con cui sono state diffuse istruzioni circa il nuovo regime fiscale dei proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti.

Prima del Dl 78/2010 - convertito dalla legge n. 122/2010 - il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge n. 351/2001, prevedeva la non imponibilità dei redditi di capitale derivanti dalla distribuzione periodica o dal riscatto o liquidazione delle quote di fondi immobiliari percepiti dai soggetti non residenti. Nello specifico, erano esentati: i soggetti residenti nei Paesi che consentono lo scambio di informazioni fiscali; gli investitori istituzionali esteri costituiti nei Paesi white list e gli enti e organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Dopo le modifiche normative si è giunti all’abolizione del regime di non imponibilità per i suddetti soggetti, conservandolo solo per: i fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri; gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; le Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

La circolare n. 11/E, a tal proposito, specifica che l’esenzione è applicabile a quegli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentano le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani. Tale principio di carattere sostanziale è naturalmente applicabile anche nel caso inverso in cui l’organismo estero pur avendo la forma giuridica di OICR non possegga i requisiti sostanziali per poter essere assimilato a tale categoria di soggetti in base alla normativa nazionale. Verificandosi tale ipotesi, l’esenzione non può essere riconosciuta.

Per tutti gli altri investitori esteri – diversi da quelli "esentati" – si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 20%, oppure, se residenti in Paesi dove è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale.

Inoltre, l’Agenzia ricorda che la condizione per beneficiare del regime di non imponibilità dei proventi è costituita dal fatto che gli investitori esteri dovranno autocertificare la propria residenza e inoltre saranno costretti ad autocertificare anche il periodo di possesso delle quote.

La circolare n. 11/E conclude specificando il regime transitorio della nuova disciplina fiscale. Si legge che il nuovo regime si applica ai non residenti per i proventi percepiti a partire dal 31 maggio 2010, a condizione che gli stessi proventi si riferiscano a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio dopo il 31 dicembre 2009. Di contro, per i medesimi proventi riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
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