Fideiussione "vincolata"

Pubblicato il 14 giugno 2005

La nuova legge di tutela degli acquirenti di edifici da costruire impone che all'atto di stipula del contratto preliminare il costruttore consegni all'acquirente una fideiussione a garanzia dei pagamenti effettuati e da effettuare prima del rogito notarile, perché sia garantita la loro eventuale restituzione in caso di crisi del costruttore. Il contratto è nullo se la fideiussione non viene consegnata. L'articolo 8 del nuovo dlgs recita che: "il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile". Dunque, la nuova disciplina sui fallimenti immobiliari interviene anche sul ruolo del notaio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy