La nuova legge di tutela degli acquirenti di edifici da costruire impone che all'atto di stipula del contratto preliminare il costruttore consegni all'acquirente una fideiussione a garanzia dei pagamenti effettuati e da effettuare prima del rogito notarile, perché sia garantita la loro eventuale restituzione in caso di crisi del costruttore. Il contratto è nullo se la fideiussione non viene consegnata. L'articolo 8 del nuovo dlgs recita che: "il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile". Dunque, la nuova disciplina sui fallimenti immobiliari interviene anche sul ruolo del notaio.
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