Export. Il diritto alla detrazione Iva non sorge immancabilmente

Pubblicato il 11 dicembre 2010 Laddove non vi sia corrispondenza tra l’intestatario della fattura e il fornitore effettivo, l’Imposta sul valore aggiunto non è detraibile. Neppure ad avvenuto versamento del tributo e ad effettiva consegna della merce.

Così la Cassazione nella sentenza n. 24964, del 10 dicembre 2010. Uno stralcio: “nell' ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell' imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell' avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, a dimostrazione dell' effettiva inerenza dell'operazione all'attività istituzionale dell' impresa, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all'altruità della fatturazione, riscontri precisi, non esauritisi nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell' IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell' IVA e dei relativi, possibili, abusi".

Infatti, la previsione di cui all’articolo 19 del DPR n. 633/72 ”va letta in coerenza con quanto prescritto dagli articoli 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio CEE n. 77/388 e del principio affermato dalla Corte di Giustizia CEE con sentenza 13 dicembre 1989 nel senso che il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell' avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, che l' imposta sia effettivamente dovuta e, cioè, corrispondente ad operazione effettivamente soggetta all'IVA”.
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