La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha confermato l’obbligo del ricorrente di corrispondere l’assegno divorzile alla ex moglie ultrasessantenne, titolare di una pensione piuttosto bassa (400 euro mensili).
A nulla è valsa la censura dell’uomo, secondo cui la Corte d’appello – nel riconoscere la spettanza dell’assegno – non avrebbe verificato l’esistenza del diritto della richiedente in relazione all’inadeguatezza dei mezzi od all’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
Invero, secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha accertato sia l’inadeguatezza dei mezzi della donna (che, pur se proprietaria dell’abitazione di famiglia, risultava titolare di un modesto reddito da pensione di 400 euro mensili), sia l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed in relazione alla sua età di 65 anni. Detta pronuncia, oltretutto – si legge infine nell'ordinanza n. 28994 del 5 dicembre 2017 - appare sostanzialmente conforme a quanto recentemente statuito dalla medesima Corte con la nota sentenza n. 11504/2017, che nell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, impone un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell’an debeatur, sul principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole.
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