Con la risoluzione n. 69 del 30 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice identificativo “73 – Contribuente”, utile ai Caf e professionisti che siano incorsi in errore nella validazione delle dichiarazioni e vogliano procedere alla rettifica, con sanzione amministrativa agevolata, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa (decreto legislativo sulle norme per la semplificazione - Dlgs 175/2014).
Più precisamente, si spiega che "in caso di trasmissione, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, della dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero della comunicazione, dei dati rettificati nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista è tenuto al versamento di una somma ridotta ..., se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre".
La rettifica può avvenire sia con comunicazione dei dati che con vera e propria dichiarazione rettificativa.
Il versamento deve essere effettuato con l'F24 utilizzando il codice tributo “8925”, relativo al ravvedimento operoso, indicando il contribuente con il codice identificativo appena istituito.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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