Elenco difensori d’ufficio: le nuove regole approvate dal CNF

Pubblicato il 16 ottobre 2019

A breve entrerà in vigore il nuovo Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, per come modificato dal CNF nella seduta amministrativa dello scorso 12 luglio.

Il "Regolamento interno per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio", diverrà operativo a partire dal 27 ottobre 2019, ovvero il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del Consiglio Nazionale Forense.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, viene sottolineato che le modifiche alla disciplina sulla tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio si sono rese necessarie a causa delle numerose segnalazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati oltreché da quelle pervenute da singoli avvocati inseriti nell’elenco unico nazionale.

Novità su assolvimento obbligo formativo e corso di formazione/aggiornamento

Per quanto riguarda le novità, si segnala la modifica concernente l’assolvimento dell’obbligo formativo: è stabilito che il detto obbligo si intende assolto qualora l’avvocato, nell’anno precedente la richiesta di inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.

Un ulteriore ritocco riguarda la regolamentazione del corso di formazione e di aggiornamento professionale in materia penale. In particolare, allo scopo di garantire omogeneità sul territorio, si prevede che il corso debba essere svolto in un arco temporale di ventiquattro mesi.

Inoltre, in caso di superamento dell’esame, si prevede che la commissione esaminatrice dovrà rilasciare un attestato nel quale dovrà essere specificamente precisato che il corso, della durata di almeno novanta ore, ha avuto durata biennale (ventiquattro mesi) e che i contenuti delle lezioni sono conformi alle materie stabilite nel modello minimo uniforme di cui all’allegato A del Regolamento.

Modifica su modalità di presentazione delle domande

Altra modifica è relativa alle modalità di presentazione della domanda di inserimento e di permanenza nell’elenco unico: si prevede, così, che l’istante possa compilare, esclusivamente per il tramite di una nuova piattaforma informatica gestionale acquistata dal Consiglio Nazionale, ancora in fase di predisposizione e che andrà a regime entro la fine del mese di gennaio 2020, una dichiarazione per attestare la partecipazione, anche quale sostituto processuale, alle udienze richieste.

Viene evidenziato che per facilitare la procedura di redazione e inoltro delle domande, la Commissione Difesa di Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato del CNF si è dotata di un nuovo sistema gestionale più semplice ed intuitivo, ed ha predisposto tutti gli schemi di domanda ed autocertificazione utili per i richiedenti, e i modelli di parere che il Consiglio dell’Ordine è tenuto ad esprimere sia sulle richieste di iscrizione che su quelle di permanenza.

Difesa d’ufficio davanti alla Cassazione

A seguire, si segnala che è stato eliminato l’obbligo ai sensi del quale il difensore di ufficio, ove impedito a partecipare a singole attività processuali, era tenuto ad incaricare della difesa un collega iscritto nell’elenco unico nazionale o che avesse conseguito il titolo di specialista in diritto penale.

E’ stata regolamentata, infine, anche la difesa d'ufficio innanzi la Corte di Cassazione.

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