La Consulta ha bocciato diversi articoli della legge della Regione Marche n. 17/2015, di riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia.
In primo luogo, è stato censurato l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m), che individua una serie di interventi edilizi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo, quindi assoggettati al regime dell’edilizia libera.
In particolare, è stato ritenuto che detti interventi non siano omogenei a quelli che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), in violazione, quindi, dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale ivi contenuti in materia edilizia.
Parimenti, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 6, comma 2, della legge regionale in esame, il quale assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta “pesante”, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali.
Diversamente - viene evidenziato - per tali categorie, l’articolo 22, comma 3, del TUE, prescrive il permesso di costruire o, alternativamente, la “super DIA”.
Illegittimo sarebbe anche l’articolo 9 della legge, ai sensi del quale il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili.
Per la Corte, la disposizione in oggetto si porrebbe in contrasto con l’articolo 7 del TUE di disciplina del regime edilizio delle opere pubbliche e di interesse pubblico, nonché con l’articolo 14 del medesimo testo che consente, a talune condizioni, il rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Infine, nella sentenza della Consulta n. 282 del 21 dicembre 2016, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo anche l’articolo 12 della legge della Regione Marche n. 17/2015, in tema di miglioramento sismico degli edifici, per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione in riferimento ai principi fondamentali delle materie “protezione civile” e “governo del territorio”, ai sensi dei quali spetterebbe solo al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche.
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