E' legittimo il silenzio-assenso del Comune in caso di ordinanze extra ordinem

Pubblicato il 02 novembre 2009
Con sentenza n. 1732 del 2 ottobre 2009, il Tar dell'Emilia Romagna, sez. di Bologna, ha precisato che, in caso di specifiche richieste da parte dei cittadini di adozione o di piano per il risanamento acustico di un’area o di ordinanza contingibile ed urgente, non sussiste alcun obbligo di provvedere in capo al Comune.

Nel primo caso - precisano i giudici regionali - si tratta di un procedimento pianificatorio particolarmente complesso ed articolato che richiede un'approfondita fase istruttoria e che, pertanto, non può essere avviato a seguito ed all’esito del rimedio giurisdizionale previsto avverso il mero silenzio – rifiuto della P.A. ad adottare uno specifico provvedimento.

Nel secondo caso, ci si riferisce ad una situazione in cui non ricorrono i presupposti di legge per l’adozione di provvedimento sindacale “extra ordinem”, essendo previsti dall’ordinamento specifici strumenti giuridici (sospensione temporanea dell’attività e l’imposizione di limiti all’orario chiusura dei locali).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy