Duty free. Le merci destinate agli Stati membro sono riprese a tassazione

Pubblicato il 15 novembre 2010 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22312 del 2010, fissa il principio secondo cui nelle cessioni effettuate presso i duty free shop che si trovano negli aeroporti, il plafond Iva comprende solo quei beni destinati a viaggiatori diretti verso i Paesi extra Ue. Pertanto, è possibile la ripresa a tassazione se vengono inseriti nella quota anche beni che sono destinati ad essere ceduti all’interno degli Stati comunitari.

Tutto ciò si è reso possibile a seguito del processo di armonizzazione dell’Iva avvenuto con il Decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 472/1993, che nello specifico dell’articolo 52 stabilisce che solo fino al 30 giugno 1999 non sono imponibili, agli effetti dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972, le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy