Distacco in UE Obblighi

Pubblicato il 28 luglio 2016

La nuova norma relativa ai distacchi nell’UE prevede che il datore di lavoro che distacchi i lavoratori in Italia debba comunicare, al Ministero del Lavoro, il distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco nonché comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.

La mancata comunicazione - sia di inizio del distacco che di modifica - sarà punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Spetterà ad un Decreto dello stesso Ministero del Lavoro stabilire le modalità delle comunicazioni in questione.

L’impresa distaccante dovrà, inoltre, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione:

-        conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di legge – previste dagli articoli 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997 - i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. In mancanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato;

-        designare un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. La mancata designazione sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

-        designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. La mancata designazione sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

In ogni caso, le sanzioni per le mancate comunicazioni e per le designazioni dei referenti, non potranno essere superiori a 150.000 euro.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy