Dal Sostegni-bis, spazio a nuovi e vecchi benefici

Pubblicato il 03 giugno 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.123 del 25 maggio 2021) del decreto cd. “Sostegni-bis” (D.L.n.73 del 25.05.2021) - a decorrere dal 26.05.2021 - sono state messe in campo numerose misure di contrasto all’emergenza sanitaria per lavoratori, famiglie e imprese. Alcune misure erano state già previste da precedenti decreti (come il contributo a fondo perduto o la riscossione) e, pertanto, risultano implementate e/o prorogate.

Rinviando la trattazione del contributo a fondo perduto ad altro approfondimento, di seguito, focalizziamo l’attenzione sulle ulteriori interessanti misure fiscali previste dalla nuova disposizione. 

Credito d’imposta rimanenze di magazzino nel settore tessile e della moda

Con l’articolo 8 del D.L. 73/2021 viene prorogata la disciplina del credito d’imposta rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). La norma originaria (articolo 48-bis del D.L. 34/2020) stabiliva, per il periodo d’imposta 2020, la concessione di un credito d’imposta - da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo - nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti (a tal fine, è prevista un’autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021).

Con la nuova disposizione - considerati il prolungamento delle misure connesse all’emergenza sanitaria ed il perdurare degli effetti negativi della stessa sul settore tessile e moda - la misura agevolativa è stata estesa anche al “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021”, con le conseguenti modifiche alla norma originaria (in particolare, l’autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni).  

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che la relazione illustrativa riporta una stima delle perdite subite dal settore: “nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell’ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta”.

Inoltre, viene stabilito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di “maturazione”.

Per quanto riguarda il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio resta fermo che questi devono essere “omogenei” rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media. Va detto che, ad oggi, la disposizione originaria non ha trovato applicazione a seguito della mancata emanazione del decreto attuativo.

Ulteriore novità concerne l’istanza per l’ottenimento del beneficio. Per effetto della nuova disposizione, infatti, sarà necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (adempimento non previsto nella versione originaria). In particolare, l’Agenzia dovrà stabilire con un provvedimento ad hoc  (da adottare entro il 25 giugno 2021, ossia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Sostegni-bis) le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della comunicazione nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della norma.

Inoltre, viene affidato ad un decreto del Mise, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ossia entro il 15 giugno 2021), il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta. Da ultimo, si osserva che l’intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, ossia pari a 50 milioni di euro nel 2021 (pari alla differenza tra il limite di spesa originario e il nuovo limite di 95 milioni di euro) e 150 milioni per il 2022.

Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza

Messi in campo ulteriori 120 milioni di euro per rifinanziare, per l’anno 2021, il fondo (istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del D.L. 41/2021) destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Si ricorda che, per il riparto del fondo fra le Regioni e le Province Autonome si provvede con apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto coordinamento.

Con riferimento all’articolo 26 del D.L. 41/2021 si segnala che il fondo di 200 milioni di euro per il 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, è stato incrementato di 20 milioni allo scopo di inserire tra i beneficiari le imprese di trasporto pubblico non di linea.

Settore sportivo, credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Con l’articolo 10 del D.L. 73/2021 viene riproposta, per l’anno d’imposta 2021, la misura di cui all’articolo 81 del D.L. n.104 /2020 in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo. L’agevolazione fiscale, prevista per il 2020, riguarda ora gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi.

Si tratta, lo si ricorda, di un credito d’imposta – destinato a  imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. 

Il contributo è concesso nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Nella relazione illustrativa, si forniscono alcuni dettagli sulla “motivazione” della disposizione, finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Secondo il Governo, l’incentivo è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Si rammenta che l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo l'applicazione degli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo l’applicazione degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo l’applicazione degli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie

Con i commi 3 e 4 dell'articolo 10 in esame sono disciplinati l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo - con una dotazione di 56 milioni di  euro (in termini di tetto di spesa) – destinato al riconoscimento di  un contributo a  fondo perduto quale  “ristoro” delle spese sanitarie sostenute da società  sportive professionistiche (che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro) e da società e associazioni sportive dilettantistiche (iscritte al CONI e operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici) per l'effettuazione  di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Con il comma 4, si demanda ad un apposito D.P.C.M. (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, nonché l'individuazione dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

Note di variazione Iva

Con l’articolo 18 del D.L. “Sostegni-bis” viene modificato l’impianto dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 concernente l’emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

In primo luogo, viene stabilito che il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere la nota di credito, in caso di mancato pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte) da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale. Conseguentemente, il momento di emissione della nota di credito è individuato:

Resta fermo che il diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare. Così, l’infruttuosità della procedura concorsuale resta “condizione” indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.

Nel caso in cui il corrispettivo venga pagato “successivamente” alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell’imposta in aumento. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione, ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Con una norma di coordinamento viene, altresì, previsto che nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti (di cui, rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. IVA).

Sul piano temporale, le nuove norme sulle note di credito Iva emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali e quelle relative agli obblighi di registrazione si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in esame).

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Con l’articolo 32 del decreto “Sostegni-bis” si re-introduce, anche se con caratteristiche diverse dal passato, il bonus per la sanificazione e l'acquisto di DPI, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Beneficiari dell’incentivo sono:

A detti soggetti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% (nel 2020, la misura era del 60%) delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Tale beneficio è riconosciuto, altresì, per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. La finalità dell’intervento, come indicato nella norma, è quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. La norma, poi, al comma 2, elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale. In particolare, sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per:

L’agevolazione è utilizzabile in compensazione mediante F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. A tal fine, la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 e a 2 milioni di euro per l’anno 2021), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Si rimanda ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato.

Novità in materia di riscossione

Differita (dal 30 aprile) al 30 giugno 2021 la “sospensione” delle attività dell'Agente della Riscossione. La nuova misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Pagamento cartelle, avvisi addebiti

Slitta al 30 giugno 2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Con il “Sostegni-bis” si amplia, ancora una volta, il periodo di sospensione dei pagamenti in scadenza.  In particolare, tenuto conto del persistere dell’emergenza epidemiologica e dei relativi effetti socio-economici, con la modifica al contenuto del comma 1 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 viene differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti “derivanti”:

scaduti” a partire dall’ 8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza o sede operativa - nel caso di soggetti “diversi” dalle persone fisiche il riferimento è alla sede legale o operativa - nel territorio dei comuni della cd. “zona rossa” individuati nell'allegato 1 al DPCM  1° marzo 2020). Mantengono, invece, l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30 giugno 2021. Il versamento del dovuto deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza coincide con il sabato). Resta ferma la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’articolo 13-decies del D.L. 137/2020.

Sul punto, nelle FAQ dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione - nuovamente “aggiornate” - viene ribadito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, si dovrebbe presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il prossimo 31 luglio.

Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

La variazione del termine non dovrebbe avere particolari effetti sugli gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010). Per questi, restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione è applicabile anche agli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione. Inoltre, il differimento al 30 giugno dovrebbe riguardare anche il blocco delle misure cautelari e esecutive. L’Agenzia, infatti, non dovrebbe attivare - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento).

Periodo transitorio

In ragione del fatto che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalla norma in esame è stata disposto quando il termine era già decorso (30 aprile 2021), la norma dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.  

Restano altresì acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5 del DLgs.446/97).

La dilazione dei ruoli

In generale, dal momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73). Tuttavia – stando al D.L. 137/2020 - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973). In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere nuova rateazione presentando la richiesta di entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione. Anche in questo caso, la decadenza realizza con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5 rate), anche non consecutive.

Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

Sospensione “allargata” anche per i pignoramenti di stipendi e salari. Differito al 30 giugno 2021 anche il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati

Sono, quindi, sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati - prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) -  su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro

Slittano al 30 giugno 2021 anche le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 – lo si ricorda - le Pubbliche Amministrazioni  e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, “verificano”, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Così, per il periodo che va dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 viene sospesa l’applicazione del citato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. ex “zona rossa” (allegato 1, DPCM 01.03.2020). Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.  Per le somme oggetto di tali verifiche, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento in favore del beneficiario. Conseguentemente, fino al 30 giugno 2021 sarà possibile ricevere il pagamento delle somme di cui si è creditori nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui si sia inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Iscrizione al catasto edilizio dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Sempre nell’ambito dell’articolo 9 viene, altresì, disposta la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Modifiche al credito d'imposta beni strumentali

Con l’articolo 20, il decreto “Sostegni-bis” interviene anche in materia di credito d’imposta beni strumentali. Come noto, per effetto della legge di bilancio 2021, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione “Industria 4.0” (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, in luogo delle tre quote annuali di pari importo previste a regime. Il richiamato “comma 1059” prevede, infatti, che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo- Pertanto, in deroga al criterio generale secondo cui è possibile l’utilizzo esclusivamente in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo, la norma stabilisce che per gli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possa essere utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Con il nuovo “comma 1059-bis” (che si inserisce nel corpo della legge di bilancio 2021) sarà possibile anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi “non inferiori” (quindi, pari o superiore) a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta a condizione che:

Con la novella norma, quindi, si consente l’utilizzo del credito di imposta in una quota unica, solo per i beni strumentali “non 4.0”, anche alle imprese con ricavi/compensi pari o superiori a 5 milioni e fino al 31.12.2021.

Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

Con l’articolo 22 del “Sostegni-bis” si modifica, anche per l'anno 2021, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Per effetto della nuova disposizione, infatti, viene modificato l'articolo 34, comma 1, della L. n. 388/2000 in materia di compensazione che prevede che un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Per il 2020, il limite da 700 mila euro era stato portato a 1 milione di euro per effetto dell’articolo 147 del D.L. 34/2020; ora, detto limite, viene elevato a 2 milione di euro.

 

Quadro Normativo

D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 PUBBLICATO IN G.U. N.123 DEL 25 MAGGIO 2021.

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