Dal gennaio 2011 la nuova procedura di accertamento del consolidato nazionale
Pubblicato il 15 novembre 2010
Fino alla fine di quest’anno per le consolidate vige la regola che i soggetti aderenti possono portare in diminuzione sia le perdite relative al periodo di imposta rettificato sia quelle relative ai precedenti periodi ancora utilizzabili, con priorità delle prime. Dunque, tali perdite erano riconosciute in via automatica.
A partire dal nuovo anno, invece, sarà in vigore il disposto della manovra estiva che prevede l’invio di un’istanza alle Entrate (con apposito modello approvato con provvedimento agenziale del 29 ottobre 2010) per la compensazione con le perdite del maggior reddito contestato. Compensazione che perde, così, il riconoscimento automatico.
Il termine di prestazione dell’istanza telematica è quello del ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica dell’atto unico. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del modello, l’Ufficio provvede al ricalcolo con il riscontro delle perdite, ma l’esito comunicato non sarà impugnabile come l’atto unico notificato.
L’impugnazione dell’atto unico in Commissione tributaria prevede che la consolidata e la consolidante siano unite nel litisconsorzio necessario, dal momento che non si può separare il rapporto giuridico oggetto del giudizio.