Con sentenza n. 27055 del 13 novembre scorso, la Cassazione precisa che, per il recupero dell'Iva versata in eccedenza tramite conguagli con eventuali somme da versare negli anni successivi, occorre inserire tale credito nella dichiarazione dell'anno in cui esso si è formato e che precede quello nel quale se ne richiede la detrazione.
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