Corte Ue: garanzia sulle azioni esente dall'Iva
Pubblicato il 11 marzo 2011
Per la Corte di Giustizia – sentenza pronunciata lo scorso 10 marzo 2011, causa
C-540/09 - le disposizioni in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Direttiva 77/388/CEE) con riferimento alla
“base imponibile comune”, devono essere interpretate nel senso che
“l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s'impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione”.
Così, nel caso in cui un istituto di credito assuma, dietro pagamento di una commissione e nei confronti di una società che emette azioni sul mercato, l'impegno di acquistare dei titoli che risultino non sottoscritti alla scadenza del periodo di collocamento, lo stesso fornisce, ai fini Iva, una prestazione di servizi esente dall'imposta ai sensi dell'articolo 13, parte B, lett. d), n. 5 della Direttiva 77/388/CEE, quale “
operazione relativa ad azioni”.