Coronavirus. Le linee guida sui giudizi in materia di famiglia

Pubblicato il 24 aprile 2020

Il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso delle linee guida sui procedimenti in materia di diritto di famiglia durante la fase emergenziale da Coronavirus.

L’elaborato, messo a punto dalla Commissione di diritto di famiglia del CNF, è stato approvato nella seduta amministrativa del 20 aprile 2020, tenendo conto delle esigenze emerse in diversi protocolli locali e dei rilievi sollevati dalle associazioni di settore.

Nelle premesse del documento, viene evidenziato che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono di per sé connotati da “urgenza di provvedere” o, almeno, “di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo”. La modalità da privilegiare, in questo contesto, è quella che permette alle parti e ai difensori di presenziare personalmente in tribunale, ove possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa.

Le linee guida tengono conto dell’eccezionalità della situazione e sono riferite al periodo dell’emergenza COVID-19.

Depositi telematici, trattazione scritta, udienze da remoto

Le indicazioni ivi contenute sono suddivise in paragrafi, rispettivamente dedicati ai procedimenti di natura consensuale, alle procedure di natura contenziosa, ai ricorsi contenziosi e ai divorzi, alla calendarizzazione delle udienze fissate nel periodo di sospensione, alle negoziazioni assistite.

Con specifico riguardo ai procedimenti di natura consensuale, le linee guida propongono l’ammissione del deposito esclusivamente telematico nonché la possibilità, per i difensori, di convenire sulla scelta della cosiddetta “trattazione scritta” (previa trasmissione per via telematica al Presidente di una dichiarazione sottoscritta dalle parti).  

Rispetto alle procedure contenziose, viene richiamato il protocollo siglato da CNF e CSM in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni, con l’aggiunta di ulteriori precisazioni per quel che concerne l’invito e la convocazione delle parti all’udienza da remoto e lo svolgimento di quest’ultima.

Per quanto concerne i ricorsi contenziosi ex art. 710 c.p.c., ex art. 9, Legge n. 898/70, i divorzi contenziosi e i ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi, il CNF ritiene che la prima udienza di comparizione delle parti possa avvenire con udienza da remoto (salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale) e che resti salva la facoltà del giudice di disporre la trattazione scritta (laddove i difensori siano d’accordo e secondo le precise modalità previste nel menzionato protocollo generale CSM/CNF).

Per finire, viene precisato che gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati presso la Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC e che il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli avvocati con le medesime modalità.

L’accordo verrà quindi trasmesso agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC e per il relativo perfezionamento – viene infine indicato – “l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto”.

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