Convenzione di Roma: nella nozione di contratto di trasporto rientra anche il noleggio

Pubblicato il 07 ottobre 2009
Nella causa C-133/08, la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza del 6 ottobre 2009, affermando che, nella nozione di contratto di trasporto contenuta nella Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, rientrano anche i contratti che abbiano come oggetto essenziale la realizzazione di un trasporto di merci, come alcuni tipi di contratti di noleggio. In particolare, sottolinea la Corte, qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto, il criterio di collegamento contenuto nell’art. 4, n. 4 della Convenzione di Roma è da considerarsi applicabile anche al contratto di noleggio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy