Le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa detentiva o pecuniaria sono diventate inappellabili a seguito della novella introdotta dal D. Lgs. n. 11/2018.
Ma da quando si applica questa nuova disciplina?
Precisazioni, in proposito, arrivano dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 43699 del 28 ottobre 2019.
La Suprema corte, dopo aver sottolineato che la disposizione in questione è entrata in vigore il 6 marzo 2018, ne ha tuttavia rilevato l'inapplicabilità per i procedimenti già in corso.
Questo in considerazione dell’assenza "di una qualche disciplina intertemporale che regoli i procedimenti già incardinati" al momento in cui essa è appunta divenuta vigente.
Ne discende che l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento sia applicabile alle sole sentenze emesse successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2018.
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