Consultazione pubblica online per il Regolamento attuativo dei fondi comuni

Pubblicato il 08 aprile 2011 Lo schema di Regolamento che dà attuazione all’articolo 37 del decreto legislativo n. 58/92 sulla disciplina dei fondi comuni d’investimento, ai sensi della Manovra estiva 2010 (articolo 32), è stato pubblicato sul sito internet del ministero dell’Economia e vi resterà fino al prossimo 23 aprile. In questo periodo di tempo sarà sottoposto a consultazione pubblica per appurare se ci sono aspetti da modificare.

Tra i più rilevanti del Regolamento attuativo si sottolinea la nuova definizione di “fondo comune di investimento”, che appare differente da quella contenuta all’articolo 1 del Tuf. Si tratta di una nuova enunciazione che, tenendo conto del quadro normativo comunitario, vuole sottolineare in primo luogo la funzione economica del Fondo, che ha come finalità la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione delle Sgr.

Tra le varie categorie di fondi è stata aggiunta quella dei cosiddetti “fondi alternativi” che va ad abrogare le precedenti disposizioni sui fondi riservati e sui fondi speculativi. Importante è l’articolo 3-bis dello schema di Regolamento, che disciplina la pluralità di partecipanti al fondo. A tal fine, viene individuato un “indice di concentrazione massima” delle partecipazioni, necessario per prevenire il rischio di un rispetto solo formale del requisito della pluralità.

Per l’individuazione dei fondi plurimi è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti soggettivi e partecipativi: nello specifico, il requisito si considera rispettato se una componente preponderante del fondo, pari almeno al 50%, appartiene a determinati soggetti (società pubbliche, enti territoriali, entri previdenziali, assicurazione ed altri), che rappresentano situazioni di gestione “collettiva” del risparmio altrui per cui sono caratterizzati da un numero elevato di beneficiari che fanno ritenere soddisfatto l’indice di concentrazione massima.

Riguardo al presupposto dell’autonomia della Sgr rispetto ai partecipanti al fondo, è stato ribadito che questi ultimi non possono influenzare la gestione operativa della Sgr oppure opporsi alla sua decisione di mettere in liquidazione il Fondo se vi è il rischio che la prosecuzione dell’attività possa creare un danno ai creditori. Solo nei confronti dei business plan, piani strategici e delle operazioni in conflitto di interesse, i partecipanti al fondo possono subordinare l’effettivo compimento all’autorizzazione espressa da parte loro.
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