Consulta: No all'affidamento in prova del recidivo per più di una volta
Pubblicato il 09 ottobre 2010
La Consulta, con sentenza n. 291/2010, ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 58-quater, comma 7-bis, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, relativo all'affidamento i prova, rispetto agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La norma in esame era stata censurata dal Tribunale di sorveglianza di Genova nella parte in cui esclude che la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale possa essere disposta per più di una volta in favore del condannato nei cui confronti sia stata applicata la recidiva.
Per la Corte costituzionale, in particolare, “le funzioni di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati, proprie della pena unitamente alla finalità rieducativa, sarebbero fortemente compromesse se si continuasse a far leva esclusivamente su una misura alternativa alla detenzione in carcere, che, nel concreto, ha dimostrato la sua inefficacia rispetto al fine di impedire la commissione di nuovi delitti non colposi. Peraltro, il vigente ordinamento penitenziario prevede altri strumenti, diversi dall’affidamento in prova, che possono essere utilmente sperimentati per un percorso rieducativo di emenda, sia intra che extra moenia”.