Consentita la partecipazione a gare pubbliche nazionali per l'affidatario diretto
Pubblicato il 18 aprile 2011
Il Tar Lazio, sezione di Latina, con sentenza
217/2011, fornisce precisazioni sulla norma, ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 23-bis della legge 133/2008, relativa alla partecipazione alle prime gare per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte delle stesse società affidatarie dirette. Tale disposizione, dopo le modifiche attuate dalla legge 166/2009, consente ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva a evidenza pubblica, del servizio già a loro affidato.
Devono però sussistere, sottolinea il Tar Latina, tre condizioni:
- è necessario che sia la prima gara del settore dopo la vigenza della normativa di riforma;
- il bando pubblico deve riguardare servizi già forniti dall'affidatario diretto;
- la gara può essere bandita ovunque sul territorio nazionale, compresi gli enti locali diversi da quelli che in precedenza hanno disposto gli affidamenti diretti.
Non è ammessa, sempre a causa dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 23-bis della legge 133/2008, la partecipazione alla seconda tornata di gare a meno che i concorrenti non abbiano cessato di essere affidatari diretti del servizio.