Confisca solo sul vantaggio effettivo
Pubblicato il 05 marzo 2014
Pronunciandosi in materia di
confisca e
responsabilità amministrativa dell'ente, la Corte di cassazione – sentenza n.
10265 depositata il 4 marzo 2014 – ha spiegato che la nozione di
profitto confiscabile, di cui agli articoli 240 del Codice penale e 19 del
Decreto legislativo n. 231/2001, fa riferimento all'
effettivo incremento patrimoniale di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto.
Nel caso specificamente esaminato dalla Cassazione, è stata annullata la misura della confisca disposta dalla Corte d'appello e ai danni di un istituto di credito, nell'ambito di un procedimento per
false comunicazioni sociali.
In particolare, è stata censurata la decisione con cui i giudici di merito avevano provveduto alla confisca di una
disponibilità economica artificiosamente procurata dalla
manipolazione del bilancio omettendo, tuttavia, qualsiasi
motivazione sulla configurabilità di un effettivo incremento patrimoniale in capo all'ente imputato.