La partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo eventuali deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad esigenze specifiche (per lo più nelle forze armate e nel comparto sicurezza).
A chiarirlo, il Tar per la Sardegna, Sezione seconda, accogliendo il ricorso di una candidata ad un avviso pubblico indetto da un ente locale per l’inserimento nelle liste di mediatori culturali, avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata inidonea per mancanza del requisito di età. L’avviso in questione prevedeva difatti un età minima pari a 25 anni per poter partecipare.
Le discriminazioni in base all’età possono essere tollerate – chiariscono i giudici amministrativi – solo se proporzionate all’attività per la quale si concorre. Orbene nel caso di specie, la clausola posta dall’ente pubblico del limite di età minima di 25 anni, non solo è priva di riscontro normativo – non risultando applicativa di norme speciali o regolamentari – ma viola anche il profilo di ragionevolezza sotto un duplice profilo. Da un lato, perché eccessiva se rapportata all’attività per cui è finalizzata la selezione, in relazione alla quale non appaiono rinvenibili esigenze di particolare limitazione per i più giovani.
Dall’altro, ancora – si legge infine nella sentenza n. 768 del 5 dicembre 2017 – non si considera che il percorso di formazione scolastica finalizzata all’espletamento dell’attività di mediatore interculturale, culmina con il conseguimento del diploma di laurea che può essere conseguito anche ad un’età inferiore; non apparendo dunque ragionevole prescrivere, per l’inserimento nella lista di cui all’avviso impugnato, un limite di età che di fatto pregiudicherebbe i più meritevoli (quelli che hanno conseguito nei termini previsti il loro titolo di studio).
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