La Cassazione ha giudicato inammissibile un ricorso avverso sentenza di concordato in appello perché proposto per motivi non consentiti.
Questo, ricordando il nuovo comma 5 bis dell'articolo 610 del Codice di procedura penale, secondo il quale la Suprema corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).
Si rammenta che il concordato in appello consiste nella possibilità che hanno le parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Nella decisione - ordinanza n. 30990 del 9 luglio 2018 - gli Ermellini hanno precisato che la modifica legislativa di cui alla Legge n. 103/2017, reintroduttiva, appunto, del cosiddetto “concordato in appello”, non ha previsto, per quest’ultimo, alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.
Deve pertanto ritenersi – si legge nel testo della decisione - che le uniche doglianze proponibili siano solo quelle relative:
Per contro, alcuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati.
Nel caso esaminato, in cui l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena, lo stesso non poteva proporre valido motivo di ricorso in ordine alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex articolo 129 del Codice di procedura penale.
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